Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
                  Misure temporanee per il sostegno 
                    alla liquidita' delle imprese 
 
  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese  con
sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle  banche
e da altri  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del  credito,  SACE
S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020  garanzie,  ((in  conformita'
alla normativa)) europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei
criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di
banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del  credito  in  Italia,  per
finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  alle  suddette  imprese.  Gli
impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi  del  presente  comma  non
superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi  di  euro,  di
cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole  e  medie
imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea
n.  2003/361/CE,  ivi  inclusi  i  lavoratori  autonomi  e  i  liberi
professionisti titolari di  partita  IVA  ((nonche'  le  associazioni
professionali  e  le  societa'  tra  professionisti)),  che   abbiano
pienamente utilizzato la loro capacita' di accesso al  Fondo  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662((, nonche' alle garanzie concesse ai sensi  dell'articolo  17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)). 
  ((1-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano,  in
quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti  con  garanzia  di
solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese
di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi  della  legge
21 febbraio 1991,  n.  52,  a  banche  e  a  intermediari  finanziari
iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al
comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia  di
cui  al  comma  2,  lettera  d),  sono   riferiti   all'importo   del
corrispettivo pagato al cedente per  la  cessione  dei  crediti.  Con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  possono  essere  stabiliti  modalita'   attuative   e
operative nonche' ulteriori  elementi  e  requisiti  integrativi  per
l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La  procedura
e la documentazione necessaria per  il  rilascio  della  garanzia  ai
sensi del presente comma sono ulteriormente  specificate  dalla  SACE
S.p.A. 
  1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo
sono in ogni caso escluse le societa' che controllano direttamente  o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del  codice  civile,  una
societa' residente in un Paese o in un territorio non  cooperativo  a
fini  fiscali,  ovvero   che   sono   controllate,   direttamente   o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una
societa' residente in un Paese o in un territorio non  cooperativo  a
fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si
intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista  UE
delle giurisdizioni non cooperative  a  fini  fiscali,  adottata  con
conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione  di  cui
al presente comma non si applica  se  la  societa'  dimostra  che  il
soggetto  non  residente  svolge  un'attivita'  economica  effettiva,
mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi  e  locali.  Ai
fini del presente comma, il contribuente puo' interpellare  l'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera  b),  della
legge 27 luglio 2000, n. 212.)) 
  2. Le garanzie di cui ((ai commi 1 e 1- bis)) sono rilasciate  alle
seguenti condizioni: 
    a) la garanzia e' rilasciata  entro  il  31  dicembre  2020,  per
finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con  la  possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento di  durata  fino  a
((36 mesi)); 
    b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella
categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del Regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno  2014,  del  Regolamento
(UE) n. 702/2014 del  25  giugno  2014  e  del  Regolamento  (UE)  n.
1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020  non
risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso  il  sistema
bancario, ((come rilevabili dal soggetto finanziatore; 
    b-bis) nella definizione del rapporto  tra  debito  e  patrimonio
netto contabile registrato negli ultimi due  anni  dall'impresa,  che
non puo' essere superiore a 7,5, come indicato dal  numero  1)  della
lettera e) del punto 18) dell'articolo  2  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce  un
parametro  indispensabile  per  la   definizione   di   «impresa   in
difficolta'», sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti  non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture  e
appalti, certificati ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  3-bis,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni
richiamate al citato articolo 9,  comma  3-ter,  lettera  b),  ultimo
periodo, recanti la data prevista per il pagamento,  emesse  mediante
l'apposita piattaforma elettronica;)) 
    c) l'importo del prestito assistito da garanzia non e'  superiore
al maggiore tra i seguenti elementi: 
      1) 25 per cento del fatturato annuo  dell'impresa  relativo  al
2019,  come  risultante  dal  bilancio  ovvero  dalla   dichiarazione
fiscale; 
      2) il doppio dei costi del personale dell'impresa  relativi  al
2019, come risultanti dal bilancio  ovvero  da  dati  certificati  se
l'impresa non ha  approvato  il  bilancio;  qualora  l'impresa  abbia
iniziato la propria attivita' successivamente al 31 dicembre 2018, si
fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni  di
attivita', come documentato e  attestato  dal  rappresentante  legale
dell'impresa; 
    d) la  garanzia,  in  concorso  paritetico  e  proporzionale  tra
garante  e  garantito  nelle  perdite  per   mancato   rimborso   del
finanziamento((,  copre  l'importo  del  finanziamento  concesso  nei
limiti delle seguenti quote percentuali)): 
      1) 90 per cento per imprese ((con non piu' di 5000 dipendenti))
in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; 
      2)  80  per  cento  per  imprese  con  valore   del   fatturato
((superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi)) di euro o  con  piu'
di 5000 dipendenti in Italia; 
      3) 70 per  cento  per  le  imprese  con  valore  del  fatturato
superiore a 5 miliardi di euro; 
    e) le commissioni annuali dovute dalle imprese  per  il  rilascio
della garanzia sono le seguenti: 
      1)  per  i  finanziamenti  di  piccole  e  medie  imprese  sono
corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante
il primo anno, 50 punti base durante il secondo  e  terzo  anno,  100
punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
      2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie
imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti
base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo
anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
    f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita,  irrevocabile,  e
conforme  ai  requisiti  previsti  dalla   normativa   di   vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio; 
    g) la garanzia copre  nuovi  finanziamenti  concessi  all'impresa
successivamente all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  per
capitale, interessi  ed  oneri  accessori  fino  all'importo  massimo
garantito; 
    h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi  e
il  costo  dei  finanziamenti  coperti  dalla  garanzia  deve  essere
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto  dal  soggetto  o  dai
soggetti eroganti per operazioni con le medesime  caratteristiche  ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo  deve  essere
almeno  uguale  alla  differenza  tra  il  costo  che  sarebbe  stato
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con  le
medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato  e
attestato dal rappresentante legale dei suddetti  soggetti  eroganti,
ed il costo effettivamente applicato all'impresa; 
    ((i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno  che
essa, nonche' ogni altra impresa con sede in Italia che faccia  parte
del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette
alla direzione e  al  coordinamento  da  parte  della  medesima,  non
approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di  azioni  nel
corso dell'anno  2020.  Qualora  le  suddette  imprese  abbiano  gia'
distribuito  dividendi  o  riacquistato  azioni  al   momento   della
richiesta del finanziamento, l'impegno e' assunto dall'impresa per  i
dodici mesi successivi alla data della richiesta;)) 
    l) l'impresa che beneficia  della  garanzia  assume  l'impegno  a
gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; 
    m) il soggetto finanziatore deve  dimostrare  che  ad  esito  del
rilascio  del   finanziamento   coperto   da   garanzia   l'ammontare
complessivo delle esposizioni nei confronti del  soggetto  finanziato
risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data  di
entrata in vigore del presente decreto,  corretto  per  le  riduzioni
delle esposizioni intervenute tra le  due  date  in  conseguenza  del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in
vigore del presente decreto; 
    n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere  destinato
a sostenere costi del personale, ((canoni di locazione o  di  affitto
di ramo d'azienda,)) investimenti o capitale circolante impiegati  in
stabilimenti  produttivi  e  attivita'  imprenditoriali   che   siano
localizzati   in   Italia,   come   documentato   e   attestato   dal
rappresentante legale  dell'impresa  beneficiaria,  ((e  le  medesime
imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni; 
    n-bis) il finanziamento  di  cui  alla  lettera  n)  deve  essere
altresi'  destinato,  in  misura  non  superiore  al  20  per   cento
dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti,  scadute
o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31
dicembre 2020, per le  quali  il  rimborso  sia  reso  oggettivamente
impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19
o delle misure dirette  alla  prevenzione  e  al  contenimento  della
stessa, a condizione che l'impossibilita' oggettiva del rimborso  sia
attestata dal  rappresentante  legale  dell'impresa  beneficiaria  ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  di  cui
al decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.
445.)) 
  3. Ai fini dell'individuazione  del  limite  di  importo  garantito
indicato dal comma 2, lettera c), si fa  riferimento  al  valore  del
fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia  da
parte dell'impresa  ovvero  su  base  consolidata  qualora  l'impresa
appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore.  Ai  fini  della  verifica  del
suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di piu'
finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui  al  presente  articolo
((ovvero  da  altra  garanzia  pubblica)),  gli  importi   di   detti
finanziamenti si cumulano. Qualora la  medesima  impresa,  ovvero  il
medesimo gruppo  quando  la  prima  e'  parte  di  un  gruppo,  siano
beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui  al
comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. 
  4.  Ai  fini  dell'individuazione  della  percentuale  di  garanzia
indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base
consolidata del fatturato e  dei  costi  del  personale  del  gruppo,
qualora l'impresa beneficiaria sia  parte  di  un  gruppo.  L'impresa
richiedente e' tenuta a  comunicare  alla  banca  finanziatrice  tale
valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d)  si  applicano
sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo  del
finanziamento. 
  5. Sulle obbligazioni di SACE  S.p.A.  ((derivanti  dalle  garanzie
disciplinate dai commi  1  e  1-bis))  e'  accordata  di  diritto  la
garanzia dello Stato a prima  richiesta  e  senza  regresso,  la  cui
operativita' sara' registrata da SACE S.p.A. con  gestione  separata.
La garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile  e
si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli  interessi  e
ad ogni altro onere accessorio, al netto delle  commissioni  ricevute
per le medesime garanzie. SACE S.p.A.  svolge  anche  per  conto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  le  attivita'   relative
all'escussione della garanzia e al recupero  dei  crediti,  che  puo'
altresi' delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali
e internazionali e agli altri soggetti  abilitati  all'esercizio  del
credito  in  Italia.  SACE  S.p.A.  opera  con  la  dovuta  diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere impartiti  a  SACE  S.p.A.  indirizzi  sulla  gestione
dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica,  al  fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti
indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo. 
  6. Per il rilascio delle  garanzie  che  coprono  finanziamenti  in
favore di imprese ((con non piu' di 5000 dipendenti)) in Italia e con
valore del fatturato ((fino a)) 1,5 miliardi di euro, sulla base  dei
dati risultanti ((dal  bilancio))  ovvero  di  dati  certificati  con
riferimento alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  se
l'impresa non ha  approvato  il  bilancio,  si  applica  la  seguente
procedura semplificata,  come  ulteriormente  specificata  sul  piano
procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto  previsto  dal
comma 9: 
    a)  l'impresa  interessata  all'erogazione  di  un  finanziamento
garantito da SACE S.p.A. presenta a  un  soggetto  finanziatore,  che
puo' operare ed eventualmente erogare anche in  modo  coordinato  con
altri finanziatori,  la  domanda  di  finanziamento  garantito  dallo
Stato; 
    b) in caso di esito positivo della  delibera  di  erogazione  del
finanziamento  da  parte  dei  suddetti   soggetti,   questi   ultimi
trasmettono la richiesta di emissione della garanzia  a  SACE  S.p.A.
((la  quale  esamina  la  richiesta  stessa)),  verificando   l'esito
positivo del  processo  deliberativo  del  soggetto  finanziatore  ed
emettendo un codice unico identificativo del  finanziamento  e  della
garanzia; 
    c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento
assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A. 
  7. Qualora l'impresa  beneficiaria  abbia  dipendenti  o  fatturato
superiori alle  soglie  indicate  dal  comma  6,  il  rilascio  della
garanzia e del corrispondente codice unico  e'  subordinato  altresi'
alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla
base  dell'istruttoria  trasmessa  da   SACE   S.p.A.,   tenendo   in
considerazione il ruolo che l'impresa che  beneficia  della  garanzia
svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: 
    a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
    b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; 
    c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; 
    d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; 
    e)  peso  specifico  nell'ambito  di   una   filiera   produttiva
strategica. 
  8. Con il decreto di cui al  comma  7  possono  essere  elevate  le
percentuali di cui  al  comma  2,  lettera  d),  fino  al  limite  di
percentuale  immediatamente  superiore   a   quello   ivi   previsto,
subordinatamente al rispetto di specifici  impegni  e  condizioni  in
capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in  relazione
alle aree e ai profili di cui al comma 7. 
  9. I soggetti finanziatori forniscono  un  rendiconto  periodico  a
SACE  S.p.A.,  con  i  contenuti,  la  cadenza  e  le  modalita'   da
quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il  rispetto  da  parte
dei soggetti finanziati e degli stessi  soggetti  finanziatori  degli
impegni e delle condizioni previsti ai sensi del  presente  articolo.
SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia  e
delle finanze. 
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere disciplinate ulteriori modalita'  attuative  e  operative,  ed
eventuali elementi e requisiti integrativi,  per  l'esecuzione  delle
operazioni di cui ai commi da 1 a 9. 
  11. In caso di  modifiche  della  Comunicazione  della  Commissione
europea del 19 marzo 2020 recante un «Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19», condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8  possono
essere   conseguentemente   adeguati   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico. 
  12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata  all'approvazione
della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea. 
  13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1,
con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  puo'  essere
concessa, ((in conformita' alla normativa)) dell'Unione  europea,  la
garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da  assumere  da  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro  il  31  dicembre  2020
derivanti da  garanzie,  anche  nella  forma  di  garanzie  di  prima
perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma,
da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito  in
Italia alle imprese  con  sede  in  Italia  che  hanno  sofferto  una
riduzione del fatturato  a  causa  dell'emergenza  epidemiologica  da
«COVID-19»  e  che  prevedano  modalita'  tali   da   assicurare   la
concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti
in funzione dell'ammontare del capitale  regolamentare  liberato  per
effetto delle garanzie stesse. La  garanzia  e'  a  prima  richiesta,
incondizionata, esplicita,  irrevocabile,  e  conforme  ai  requisiti
previsti dalla normativa  di  vigilanza  prudenziale  ai  fini  della
migliore mitigazione del rischio. 
  14.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo a  copertura  delle  garanzie
concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonche'  di  quelle  concesse  ai
sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2020. Al relativo onere, ((pari a 1.000 milioni  di  euro  per
l'anno  2020,))  si  provvede  mediante  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato, per un corrispondente  importo,  delle  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma
6,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del
fondo  e'  autorizzata  l'apertura  di  apposito  conto  corrente  di
tesoreria centrale ((intestato alla SACE S.p.A., su cui sono  versate
le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e),  al  netto
dei costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A.  per  le  attivita'
svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla  contabilita'
della   medesima   SACE   S.p.A.,   salvo   conguaglio   a    seguito
dell'approvazione del bilancio. 
  14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese
indicate al comma 1, la  SACE  S.p.A.,  fino  al  31  dicembre  2020,
concede garanzie, in conformita' alla normativa  dell'Unione  europea
in materia di aiuti di Stato e  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle
condizioni previsti nel  presente  articolo,  in  favore  di  banche,
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e  altri  soggetti
che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di
debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di
una primaria agenzia di  rating  una  classe  almeno  pari  a  BB-  o
equivalente. Gli impegni assunti  dalla  SACE  S.p.A.  ai  sensi  del
presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non
devono superare l'importo complessivo  massimo  di  200  miliardi  di
euro. 
  14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 14-bis, qualora la
classe di rating attribuita sia inferiore a  BBB-,  i  sottoscrittori
originari dei prestiti obbligazionari  o  dei  titoli  di  debito  si
obbligano a mantenere una quota pari  almeno  al  30  per  cento  del
valore dell'emissione per l'intera durata della stessa. 
  14-quater. Alle garanzie  di  cui  ai  commi  14-bis  e  14-ter  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3,  4,
8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera b),  nel  caso
di emissioni  obbligazionarie  organizzate  da  soggetti  diversi  da
banche, istituzioni finanziarie nazionali e  internazionali  o  altri
soggetti abilitati all'esercizio  del  credito,  l'impresa  emittente
fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data
del 29  febbraio  2020  la  stessa  non  risultava  presente  tra  le
esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite  ai
sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento  al  comma
9, i sottoscrittori dei  prestiti  obbligazionari  o  dei  titoli  di
debito nominano un rappresentante comune che fornisce  un  rendiconto
periodico alla  SACE  S.p.A.,  con  i  contenuti,  la  cadenza  e  le
modalita'  da  quest'ultima  indicati,  al  fine  di  riscontrare  il
rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli
impegni e delle condizioni previsti. 
  14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE S.p.A.  derivanti  dalle
garanzie disciplinate dal presente articolo e' accordata  di  diritto
la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza  regresso,  la  cui
operativita'  sara'  registrata  dalla  SACE  S.p.A.   con   gestione
separata. La  garanzia  dello  Stato  e'  esplicita,  incondizionata,
irrevocabile e si estende al  rimborso  del  capitale,  al  pagamento
degli interessi e ad ogni altro  onere  accessorio,  al  netto  delle
commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge,
anche per conto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  le
attivita' relative all'escussione della garanzia e  al  recupero  dei
crediti, che puo' altresi' delegare  alle  banche,  alle  istituzioni
finanziarie  nazionali  e  internazionali  e  agli   altri   soggetti
abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE  S.p.A.  opera
con la dovuta  diligenza  professionale.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  possono  essere  impartiti  alla  SACE
S.p.A. indirizzi sulla  gestione  dell'attivita'  di  rilascio  delle
garanzie e sulla verifica, al  fine  dell'escussione  della  garanzia
dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonche' dei  criteri
e delle condizioni previsti dal presente articolo. 
  14-sexies. Il rilascio delle garanzie di  cui  ai  commi  14-bis  e
14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente
codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera b),  nel  caso
di emissione di importo eguale o superiore a euro 100 milioni  ovvero
nel caso in cui sia richiesto, ai sensi  del  comma  8,  l'incremento
della percentuale di copertura di cui al  comma  2,  lettera  d),  e'
subordinato  alla  decisione  assunta  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla  SACE
S.p.A., tenendo  anche  in  considerazione  il  ruolo  che  l'impresa
emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: 
    a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
    b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; 
    c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; 
    d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro; 
    e) rilevanza specifica  nell'ambito  di  una  filiera  produttiva
strategica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La raccomandazione 6 maggio 2003 n.  2003/361/CE  della
          Commissione  europea  relativa   alla   definizione   delle
          microimprese, piccole e medie imprese e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124. 
              Si riporta il testo del comma 100 dell'articolo 2 della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
                "100. Nell'ambito delle risorse di cui al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                  a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese; 
                  b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi  di
          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
          1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si  renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67." 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  102  (Interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge  7  marzo
          2003, n. 38): 
                "Art. 17. Interventi per favorire la capitalizzazione
          delle imprese 
                1. Omissis 
                2. L'ISMEA  puo'  concedere  la  propria  garanzia  a
          fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
          concessi  da  banche,  intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco speciale di  cui  all'articolo  107  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  dagli  altri  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito agrario  e  destinati
          alle imprese operanti nel settore agricolo,  agroalimentare
          e della pesca. La garanzia puo'  altresi'  essere  concessa
          anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
          medesime destinazioni." 
              La legge 21 febbraio 1991, n.  52  recante  "Disciplina
          della cessione dei crediti di impresa" e' pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 25 febbraio 1991, n. 47. 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia): 
                "Art. 106 Albo degli intermediari finanziari 
                1.   L'esercizio   nei   confronti    del    pubblico
          dell'attivita'  di  concessione  di   finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma e' riservato agli  intermediari  finanziari
          autorizzati, iscritti in  un  apposito  albo  tenuto  dalla
          Banca d'Italia. 
                2. Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1  gli
          intermediari finanziari possono: 
                  a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi
          di pagamento a condizione che siano a cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel  relativo
          albo; 
                  b) prestare servizi di investimento se  autorizzati
          ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58; 
                  c)   esercitare   le   altre   attivita'   a   loro
          eventualmente  consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'
          connesse o strumentali,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          dettate dalla Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico." 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2359  del  codice
          civile: 
                "Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate 
                Sono considerate societa' controllate: 
                  1) le societa' in  cui  un'altra  societa'  dispone
          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria; 
                  2) le societa' in cui un'altra societa' dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                  3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante
          di un'altra  societa'  in  virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati." 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 11  della
          legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni  in  materia  di
          statuto dei diritti del contribuente): 
                "Art. 11. (Diritto di interpello) 
                1.     Il     contribuente     puo'      interpellare
          l'amministrazione per  ottenere  una  risposta  riguardante
          fattispecie concrete e personali relativamente a: 
                  a) l'applicazione  delle  disposizioni  tributarie,
          quando vi sono condizioni  di  obiettiva  incertezza  sulla
          corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta
          qualificazione di fattispecie alla luce delle  disposizioni
          tributarie  applicabili  alle   medesime,   ove   ricorrano
          condizioni di obiettiva incertezza  e  non  siano  comunque
          attivabili le procedure  di  cui  all'articolo  31-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto  legislativo
          14 settembre 2015, n. 147  e  di  cui  all'articolo  2  del
          medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; 
                  b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione
          della idoneita' degli elementi  probatori  richiesti  dalla
          legge per l'adozione di specifici regimi fiscali  nei  casi
          espressamente previsti; 
                  c) l'applicazione della disciplina  sull'abuso  del
          diritto ad una specifica fattispecie." 
              Il REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n. 651/2014 della
          Commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli  107  e  108  del  trattato  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 
              Il REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n.  702/2014  del
          25 giugno 2014 che  dichiara  compatibili  con  il  mercato
          interno, in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
          trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  alcune
          categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
          zone rurali e che abroga il regolamento  della  Commissione
          (CE) n. 1857/2006 e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  1  luglio
          2014, n. L 193. 
              Il REGOLAMENTO (UE) n. 1388/2014 della Commissione  del
          16 dicembre 2014 che dichiara compatibili  con  il  mercato
          interno, in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
          trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  alcune
          categorie di  aiuti  a  favore  delle  imprese  attive  nel
          settore     della     produzione,     trasformazione      e
          commercializzazione   dei   prodotti    della    pesca    e
          dell'acquacoltura e' pubblicato nella G.U.U.E. 24  dicembre
          2014, n. L 369. 
              Si riporta il testo del punto 18) dell'articolo  2  del
          citato Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del
          17 giugno 2014: 
                "Articolo 2 Definizioni 
                Ai fini del presente regolamento si intende per: 
                  1) - 17) Omissis 
                  18)  «impresa  in  difficolta'»:   un'impresa   che
          soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: 
                    a)  nel  caso  di  societa'   a   responsabilita'
          limitata (diverse dalle PMI costituitesi  da  meno  di  tre
          anni o, ai fini dell'ammissibilita' a beneficiare di  aiuti
          al finanziamento del rischio,  dalle  PMI  nei  sette  anni
          dalla prima vendita commerciale ammissibili  a  beneficiare
          di investimenti per il finanziamento del rischio a  seguito
          della due diligence da parte dell'intermediario finanziario
          selezionato), qualora abbia  perso  piu'  della  meta'  del
          capitale sociale sottoscritto a causa di perdite  cumulate.
          Cio' si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate
          dalle riserve  (e  da  tutte  le  altre  voci  generalmente
          considerate come parte dei fondi propri della societa') da'
          luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla meta'
          del capitale sociale sottoscritto. Ai fini  della  presente
          disposizione, per «societa' a responsabilita' limitata»  si
          intendono in particolare le tipologie  di  imprese  di  cui
          all'allegato I della direttiva 2013/34/UE  (8)  e,  se  del
          caso, il «capitale sociale» comprende  eventuali  premi  di
          emissione; 
                    b) nel caso di societa' in cui almeno alcuni soci
          abbiano la responsabilita' illimitata per  i  debiti  della
          societa' (diverse dalle PMI costituitesi  da  meno  di  tre
          anni o, ai fini dell'ammissibilita' a beneficiare di  aiuti
          al finanziamento del rischio,  dalle  PMI  nei  sette  anni
          dalla prima vendita commerciale ammissibili  a  beneficiare
          di investimenti per il finanziamento del rischio a  seguito
          della due diligence da parte dell'intermediario finanziario
          selezionato), qualora abbia  perso  piu'  della  meta'  dei
          fondi propri, quali indicati nei conti  della  societa',  a
          causa  di  perdite  cumulate.  Ai   fini   della   presente
          disposizione, per  «societa'  in  cui  almeno  alcuni  soci
          abbiano la responsabilita' illimitata per  i  debiti  della
          societa'» si  intendono  in  particolare  le  tipologie  di
          imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; 
                    c) qualora l'impresa  sia  oggetto  di  procedura
          concorsuale  per  insolvenza  o  soddisfi   le   condizioni
          previste dal diritto  nazionale  per  l'apertura  nei  suoi
          confronti di una  tale  procedura  su  richiesta  dei  suoi
          creditori; 
                    d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto  per
          il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito  o
          revocato la garanzia, o abbia  ricevuto  un  aiuto  per  la
          ristrutturazione e  sia  ancora  soggetta  a  un  piano  di
          ristrutturazione; 
                    e) nel caso di un'impresa  diversa  da  una  PMI,
          qualora, negli ultimi due anni: 
                    1) il rapporto debito/patrimonio netto  contabile
          dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 
                    2) il  quoziente  di  copertura  degli  interessi
          dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;" 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  1  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                "Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione 
                1. Omissis 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI." 
              Si  riporta  il  testo  dei   commi   3-bis   e   3-ter
          dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2 (Misure urgenti per il sostegno  a  famiglie,  lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale): 
                "Art.   9.   Rimborsi   fiscali   ultradecennali    e
          velocizzazione,  anche  attraverso  garanzie   della   Sace
          s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a. 
                1. - 3. Omissis 
                3-bis. Su istanza del creditore di somme  dovute  per
          somministrazioni,   forniture,   appalti   e    prestazioni
          professionali,  le  pubbliche   amministrazioni,   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 certificano, nel rispetto  delle  disposizioni
          normative  vigenti  in  materia  di  patto  di   stabilita'
          interno, entro il termine di trenta giorni  dalla  data  di
          ricezione dell'istanza, se il relativo credito  sia  certo,
          liquido ed  esigibile,  anche  al  fine  di  consentire  al
          creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di
          banche  o  intermediari   finanziari   riconosciuti   dalla
          legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova
          istanza del creditore, e' nominato un Commissario ad  acta,
          con  oneri  a  carico  dell'ente  debitore.  La  nomina  e'
          effettuata dall'Ufficio centrale  del  bilancio  competente
          per le certificazioni di pertinenza  delle  amministrazioni
          statali  centrali,  degli  enti  pubblici   non   economici
          nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo  30
          luglio 1999, n. 300; dalla  Ragioneria  territoriale  dello
          Stato competente per territorio per  le  certificazioni  di
          pertinenza  delle  altre  amministrazioni.  Ferma  restando
          l'attivazione   da   parte   del   creditore   dei   poteri
          sostitutivi,   il   mancato   rispetto   dell'obbligo    di
          certificazione o il diniego non motivato di certificazione,
          anche   parziale,   comporta   a   carico   del   dirigente
          responsabile   l'applicazione   delle   sanzioni   di   cui
          all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8  aprile  2013,
          n. 35, convertito con modificazioni dalla  legge  6  giugno
          2013, n. 64. La pubblica amministrazione di  cui  al  primo
          periodo che risulti  inadempiente  non  puo'  procedere  ad
          assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento  fino
          al permanere dell'inadempimento. La  cessione  dei  crediti
          oggetto   di   certificazione    avviene    nel    rispetto
          dell'articolo 117 del codice di cui al decreto  legislativo
          12  aprile  2006,  n.  163.  Ferma   restando   l'efficacia
          liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto,  si
          applicano gli articoli 5, comma 1,  e  7,  comma  1,  della
          legge 21 febbraio  1991,  n.  52.  La  certificazione  deve
          indicare obbligatoriamente la data prevista  di  pagamento.
          Le certificazioni gia' rilasciate senza data devono  essere
          integrate  a  cura  dell'amministrazione   utilizzando   la
          piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del
          citato decreto-legge n. 35 del 2013 con l'apposizione della
          data prevista per il pagamento. 
                3-ter. La certificazione di cui al  comma  3-bis  non
          puo' essere rilasciata, a pena di nullita': 
                  a)  dagli  enti  locali  commissariati   ai   sensi
          dell'articolo  143  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  18   agosto   2000,   n.   267.   Cessato   il
          commissariamento,  la  certificazione  non  puo'   comunque
          essere rilasciata in relazione a crediti  sorti  prima  del
          commissariamento   stesso.    Nel    caso    di    gestione
          commissariale, la certificazione non puo'  comunque  essere
          rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione
          commissariale; 
                  b) dagli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale
          delle regioni sottoposte a piano di rientro  dai  disavanzi
          sanitari, ovvero  a  programmi  operativi  di  prosecuzione
          degli  stessi,  qualora  nell'ambito  di  detti   piani   o
          programmi  siano  state  previste  operazioni  relative  al
          debito. Sono in ogni caso  fatte  salve  le  certificazioni
          rilasciate  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma   2,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          le certificazioni rilasciate nell'ambito di  operazioni  di
          gestione del debito sanitario, in attuazione  dei  predetti
          piani o programmi operativi." 
              Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445: 
                "Art.  47  Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto   di
          notorieta' 
                1. L'atto di notorieta' concernente  stati,  qualita'
          personali  o  fatti  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva." 
              Il Trattato sul funzionamento  dell'Unione  Europea  e'
          pubblicato nella GUUE C326 del 26.10.2012. 
              Il  testo  del  comma  14-bis   dell'articolo   6   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.   326
          (Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione  dell'andamento   dei   conti   pubblici)   come
          modificato  dall'articolo  2  della   presente   legge   e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 2. 
              Si riporta il testo del comma 6  dell'articolo  37  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): 
                "Art. 37  Strumenti  per  favorire  la  cessione  dei
          crediti certificati 
                1. - 5. Omissis 
                6.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'Economia e delle Finanze e' istituito,  un  fondo  con
          una dotazione di 1000  milioni  di  euro  per  l'anno  2014
          finalizzato ad integrare le risorse iscritte  sul  bilancio
          statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
          le   finalita'   del   presente   comma   e'    autorizzata
          l'istituzione  di  apposita   contabilita'   speciale.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio."